Art. 23.
(Certificati del casellario giudiziale richiesti dal privato).

      1. Nei certificati del casellario giudiziale rilasciati ai sensi degli articoli da 23 a 27 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze emesse dal giudice di pace.